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Sentenze Sicurezza sul LavoroInfortunio sul lavoro: limiti alla responsabilità del datore
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In caso di infortunio professionale del
lavoratore causato dalla condotta colposa dello stesso, in che limiti si
configura la responsabilità del datore di lavoro? Prima di
delineare i limiti della responsabilità del datore di lavoro per
infortunio del lavoratore, occorre precisare da quali obblighi sorga tale
responsabilità: il principio generale dell'art. 2087 c.c. impone al datore
di lavoro, infatti, la tutela delle condizioni di lavoro,
obbligandolo a porre in essere tutte le misure idonee, secondo
l'esperienza, la tecnica e la particolarità del lavoro, a prevenire
situazioni di danno per la salute fisica e la personalità del lavoratore
alla luce della mutevole realtà produttiva. Tale principio generale ha
ritrovato la sua specificazione nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Una seconda e diversa ipotesi di esclusione della responsabilità del
datore è stata inoltre ritenuta sussistente dalla giurisprudenza in
presenza di "rischio elettivo", che si verifica quando il
comportamento del dipendente presenti "i caratteri dell'abnormità,
inopinabilità ed eccezionalità, da valutarsi anche in relazione al livello
di esperienza dello stesso dipendente", (Cass. 17 marzo 1999, n, 2432, in
Riv. it. dir. lav., 1999, II, 766), o quando sia stato posto in essere "un
comportamento abnorme, volontario ed arbitrario da parte del lavoratore,
tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla
normale attività, secondo l'apprezzamento compiuto a riguardo dal giudice
di merito" (Cass. 4 dicembre 2001, n. 15312, in Lav. giur., 2002, 5, 468),
o comunque quando "il rischio generato da un'attività che non abbia
rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in
modo irrazionale dai limiti di essa" (si vedano Cass. 28 ottobre 2003, n.
16216, in Guida al Lavoro, 2003, 48, 44, che ha stabilito non sussistere
rischio elettivo nel caso in cui il lavoratore abbia subito un infortunio
nel tentativo di soccorrere il titolare dell'impresa appaltatrice di
lavoro edili, e Cass. 30 maggio 2003, n. 23841, in Guida al Lavoro, 2003,
46, 89, che non ha riconosciuto la sussistenza del rischio elettivo nella
condotta del dipendente di una pasticceria che, operando sull'impastatrice
senza protezione, ha perso un dito della mano sinistra, poiché il datore
era conoscenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza). Anche la
giurisprudenza di merito ha precisato che "l'omessa utilizzazione dello
strumento di sicurezza è comportamento del dipendente che presenta i
caratteri dell'esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al
procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come
causa esclusiva dell'infortunio occorsogli, con conseguente insussistenza
di responsabilità in capo al datore di lavoro" (Corte d'Appello di Milano,
31 gennaio 2003, in Lav. giur., 2003, 8, 786). febbraio 2004 risposta a cura di Salvatore Trifirò, Giacinto Favalli e Francesco Rotondi Fonte: Diritto & Pratica del lavoro - Settimanale di amministrazione e gestione del personale - Ipsoa Editore |
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Collegamenti
Indice sentenze sicurezza sul lavoro Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro http://www.agi.it/dossier.pl?d=20041007-20574 dossier morti9 su lavoro da
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