Obblighi di legge europei relativi ai DMS legati all'attività lavorativa
Introduzione
Gli obblighi di legge europei relativi al disturbi muscoloscheletrici (DMS)
sono definiti da regolamenti e accordi internazionali e da direttive e norme
europee.
A livello internazionale, l'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) ha pubblicato alcune convenzioni
relative ai DMS. Prima di divenire obblighi di legge, queste
convenzioni sono state ratificate da un certo numero di Stati.
A livello europeo, sono state pubblicate alcune
direttive collegate, direttamente o indirettamente, ai DMS. Per
entrare in vigore, una direttiva europea deve essere recepita
nell'ordinamento di ciascuno Stato membro. Le direttive, in genere, fissano
gli obiettivi comuni che gli Stati membri hanno l'obbligo di raggiungere, ma
lasciano libertà di scelta sulle modalità di applicazione. Le disposizioni
delle direttive sono integrate da una serie di norme europee, le
norme EN, che forniscono indicazioni particolareggiate e ne rendono
possibile l'applicazione.
L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ha
pubblicato norme internazionali in materia di requisiti
ergonomici per le postazioni di lavoro, metodi per la valutazione dei rischi
e altri aspetti relativi ai DMS.
Convenzioni OIL
 | C127
– Convenzione sul peso massimo
Data di adozione: 28.06.1967
Prescrizioni più importanti:
- il trasporto manuale, da parte di un lavoratore, di carichi il cui
peso potrebbe compromettere la sua salute o la sua sicurezza non deve
essere richiesto né ammesso;
- ogni lavoratore addetto al trasporto manuale di carichi deve
ricevere una formazione soddisfacente;
- al fine di limitare o facilitare il trasporto manuale di carichi
devono essere utilizzati, in tutta la misura possibile, mezzi tecnici
appropriati;
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 | C148
– Convenzione per la protezione dell'ambiente di lavoro
(inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni)
Data di adozione: 20.06.1977
Prescrizioni più importanti:
- qualsiasi rischio causato dalle vibrazioni deve essere eliminato
nella misura del possibile sui luoghi di lavoro;
- se necessario, il datore di lavoro deve fornire adeguata
attrezzature per la protezione individuale;
- tutti gli interessati devono essere informati e istruiti per
limitare i rischi prodotti dalle vibrazioni.
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 | C155
– Convenzione sulla salute e la sicurezza sul lavoro
Data di adozione: 22.06.1981
Questa convenzione obbliga i responsabili politici e i datori di lavoro a
garantire che i luoghi di lavoro, i macchinari e le apparecchiature siano
sicure e non mettano a rischio la salute dei lavoratori. |
 | C167
– Convenzione sull'igiene e la sicurezza nella costruzione
Data di adozione: 20.06.1988
Questa convenzione si applica soltanto ai lavoratori dell'edilizia. Dà
disposizioni sui dispositivi e i meccanismi di sollevamento, le
apparecchiature di trasporto, le apparecchiature per la movimentazione
della terra e le attrezzature per la movimentazione dei materiali nel
settore edile. |
 | C184
– Convenzione sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura
Data di adozione: 21.06.2001
Questa convenzione si applica soltanto ai lavoratori del settore agricolo.
Fornisce prescrizioni per la sicurezza e l'ergonomia dei macchinari nonché
per la movimentazione e il trasporto di materiali nel settore agricolo.
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Direttive europee
 | 89/391/CEE
Questa direttiva quadro generale, concernente l'attuazione di misure volte
a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro, non riguarda direttamente i DMS. Tuttavia,
obbliga i datori di lavoro ad adottare le misure preventive necessarie per
preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti
connessi con il lavoro. |
 | 89/654/CEE
Questa direttiva riguarda le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
sia per i luoghi di lavoro attualmente in uso sia per i luoghi di lavoro
utilizzati per la prima volta. Le prescrizioni riguardanti la libertà di
movimento alle postazioni di lavoro interessano direttamente la
prevenzione dei DMS. |
 | 89/655/CEE
- 89/656/CEE
Le direttive 89/655/CEE e 89/656/CEE riguardano l'adeguatezza delle
attrezzature di lavoro e delle attrezzature di protezione individuale
durante il lavoro, e pertanto sono pertinenti al rischio di DMS. Tutte le
attrezzature di protezione individuale devono tener conto delle esigenze
ergonomiche e di salute del lavoratore e devono poter essere adattate, a
seconda della necessità, all'utilizzatore. |
 | 90/269/CEE
Questa direttiva descrive gli obblighi del datore di lavoro in materia di
movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi
dorso-lombari per i lavoratori. |
 | 90/270/CEE
Questa direttiva indica le prescrizioni minime in materia di sicurezza e
di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di
videoterminali, ambiente di lavoro e interfaccia uomo/macchina. I datori
di lavoro devono compiere un'analisi dei rischi per la sicurezza e la
salute dei posti di lavoro e prendere le misure appropriate per ovviare ai
rischi riscontrati. |
 | 93/104/CE
Questa direttiva riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro. Fattori
quali le attività ripetitive, il lavoro monotono e la fatica possono
accrescere il rischio di DMS. La direttiva stabilisce prescrizioni sulle
pause, i riposi settimanali, le ferie annuali, il lavoro notturno, il
lavoro a turni e i ritmi di lavoro. |
 | 98/37/CE
Questa direttiva concerne le macchine. La progettazione delle macchine
deve tener conto dei principi dell'ergonomia, in maniera tale da ridurre
al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress)
dell'operatore. I principi ergonomici devono essere applicati ai
dispositivi di comando, alle attrezzature per la protezione individuale e
ai posti di guida. Le macchine devono essere progettate in maniera tale da
ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni. La direttiva
contiene inoltre informazioni importanti sulle misure di protezione contro
i rischi meccanici, come il rischio di rottura durante il funzionamento.
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 | 2002/44/CE
Questa direttiva definisce i limiti e i valori di esposizione relativi
alle vibrazioni trasmesse al corpo intero o a braccia e mani. I datori di
lavoro devono valutare i rischi, evitare o ridurre l'esposizione e
informare e istruire i lavoratori per ridurre al minimo i rischi posti
dalle vibrazioni. La direttiva fissa inoltre i requisiti per il
monitoraggio della salute dei lavoratori. |
 | 2006/42/CE
Questa direttiva è relativa alle macchine, alle attrezzature
intercambiabili, ai componenti di sicurezza, agli accessori di
sollevamento, a catene, funi e cinghie, ai dispositivi amovibili di
trasmissione meccanica, alle quasi-macchine. Fornisce anche le
prescrizioni fondamentali in materia di salute e sicurezza relative alla
progettazione e alla costruzione delle macchine. |
Norme
Sono descritte nel dettaglio soltanto le norme che risultano pertinenti
per i DMS.
 | EN 614: Sicurezza del macchinario – Principi ergonomici di
progettazione
Questa norma fondamentale stabilisce le prescrizioni che devono essere
osservate, soprattutto durante la progettazione dei macchinari. La norma
contiene disposizioni in materia di ergonomia destinate ai progettisti,
che tengono conto della salute e della sicurezza dell'operatore in ogni
settore di attività. La norma è articolata in due parti:
- EN 614-1: Sicurezza del macchinario – Principi ergonomici di
progettazione.
Terminologia e principi generali
Questa parte elenca le norme generali riguardanti il processo di
progettazione, tenendo conto di concetti quali l'antropometria e la
biomeccanica, gli attuatori di controllo, le interazioni con l'ambiente
di lavoro fisico, il rumore, le vibrazioni, le emissioni termiche,
l'illuminazione, i materiali pericolosi e le radiazioni, nonché le
interazioni con il processo di lavoro.
- EN 614-2: Sicurezza del macchinario – Principi ergonomici di
progettazione.
Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti
lavorativi
Questa parte definisce le principali disposizioni da seguire per
integrare l'ergonomia nel processo di progettazione. Descrive le
caratteristiche dei compiti lavorativi ben progettati, i metodi di
progettazione del processo di lavoro e la valutazione della
progettazione del processo di lavoro.
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 | EN 1005: Sicurezza del macchinario. Protezione fisica umana
Questa norma fornisce informazioni particolareggiate sui rischi
muscoloscheletrici associati ai compiti lavorativi e sulle modalità da
seguire per ridurre tali rischi. La norma è articolata in cinque parti:
quattro sono già state approvate, la quinta è in fase di preparazione da
parte del Comitato tecnico “Ergonomia” CEN/TC 122.
- EN 1005-1: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica
umana.
Termini e definizioni
Questa parte riguarda i termini e le definizioni, i concetti e i
parametri fondamentali comuni a tutte e cinque le sezioni. Questi
termini e definizioni si riferiscono al movimento degli arti durante
l'attività lavorativa, ai tipi di presa, agli oggetti presenti nelle
postazioni di lavoro, alla postura, alla durata del lavoro e al riposo.
- EN 1005-2: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica
umana.
Movimentazione manuale dei macchinari e parti dei macchinari
Questa parte fornisce raccomandazioni ergonomiche per la progettazione
dei macchinari e i componenti che richiedono la movimentazione manuale
in ambienti professionali e domestici. Si applica alla movimentazione
manuale dei macchinari, dei loro componenti, e degli oggetti lavorati
dalla macchina (in entrata o in uscita) del peso di 3 kg o più,
trasportati per più di 2 m. Illustra metodi per la valutazione del
rischio relativo alla movimentazione manuale sulla scorta di un sistema
a tre zone. Non riguarda le tecniche di presa degli oggetti (senza
spostamento a piedi), operazioni come spingere o tirare un oggetto, i
macchinari operati manualmente o la movimentazione da seduti.
- EN 1005-3: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica
umana.
Limiti di forza raccomandati per l'utilizzo del macchinario
Questa norma fornisce indicazioni ai produttori di macchinari per
ridurre al minimo i rischi per la salute dovuti all'applicazione della
forza muscolare. La norma descrive metodi di valutazione della capacità
muscolare nella popolazione adulta. La forza muscolare è esaminata con
il corpo in posizione statica o in movimento. La norma fissa inoltre una
procedura per la valutazione del rischio di carico eccessivo durante
l'attività lavorativa che può causare disturbi muscoloscheletrici.
- prEN-1005-4: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica
umana.
Valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in
relazione al macchinario
Questa norma fornisce un orientamento per la progettazione di macchinari
e loro componenti, utile anche per valutare e controllare i rischi per
la salute dovuti a posture e movimenti adottati dal lavoratore durante
l'utilizzo di un macchinario. La norma descrive inoltre vari tipi e
gradi di piegamento del tronco, postura degli arti superiori, piegamento
e rotazione del collo e direzione dello sguardo. Le posture di lavoro
sono classificate nelle seguenti categorie: accettabili, accettabili a
determinate condizioni e inaccettabili, a seconda del tipo e della
frequenza del movimento.
- prEN1005-5: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica
umana.
Valutazione del rischio per movimentazioni ripetitive ad alta
frequenza
Questa norma suggerisce un metodo di valutazione del rischio nonché
un'indicazione per ridurre i rischi per la salute derivanti da
movimentazioni ripetitive ad alta frequenza. La norma consente di
determinare il rischio di insorgenza dei disturbi muscoloscheletrici,
considerando soprattutto gli effetti dei compiti ripetitivi svolti dagli
arti superiori.
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 | EN ISO 9241: Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con
videoterminali
- EN ISO 9241-4: Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio
con videoterminali. Requisiti della tastiera.
Questa norma riguarda la progettazione di tastiere da usare negli uffici
e fornisce un orientamento sulla progettazione di tastiere destinate
allo svolgimento di attività tipiche di ufficio, concentrandosi sui
limiti e le capacità degli utilizzatori. Fa riferimento ad aspetti della
progettazione generale delle tastiere che possono favorire l'insorgenza
dei DMS, come l'inclinazione della tastiera, le proprietà superficiali e
materiali nonché la posizione stessa della tastiera.
- EN ISO 9241-5: Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio
con videoterminali. Requisiti posturali e per la configurazione del
posto di lavoro
Questa norma definisce i principi guida ergonomici che si applicano alle
esigenze dell'utilizzatore, alla progettazione e all'acquisto di
apparecchiature per attività di ufficio con videoterminali. Fornisce
informazioni generali sulla postura corretta, le superfici di appoggio,
le sedie e la configurazione dello spazio di lavoro.
- EN ISO 9241-9: Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio
con videoterminali. Requisiti per i dispositivi di immissione dei dati
diversi dalle tastiere.
Questa norma definisce i requisiti e le raccomandazioni per la
progettazione di dispositivi di immissione dei dati diversi dalle
tastiere. Tra questi si annoverano i mouse, i puck, i joystick, le
trackball, i tablet e gli overlay, gli schermi touch-sensitive, gli
stili e le penne ottiche. La norma esamina il carico biomeccanico,
prendendo in considerazione in particolare la postura (svolgimento di
un'attività senza scorretta deviazione dalla postura naturale), lo
sforzo (svolgimento di un'attività senza sforzo fisico eccessivo) e
formazione dell'utilizzatore.
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 | prEN 13921: Dispositivi di protezione individuale – Principi
ergonomici
Questa norma fornisce un orientamento sulle caratteristiche ergonomiche
generiche per i dispositivi di protezione individuale (DPI). Elenca in
particolare i principi relativi alle caratteristiche antropometriche dei
DPI nonché all'interazione biomeccanica tra DPI e corpo umano. |
 | EN ISO 12100: Sicurezza del macchinario. Concetti
fondamentali, principi generali di progettazione
- EN ISO 12100-1: Sicurezza del macchinario. Concetti
fondamentali, principi generali di progettazione. Terminologia di base,
metodologia
- EN ISO 12100-2: Sicurezza del macchinario. Concetti
fondamentali, principi generali di progettazione. Principi tecnici
Queste norme dimostrano in che modo le macchine poco adatte
alle caratteristiche e alle capacità dell'utilizzatore possono causare
disturbi fisici (muscoloscheletrici) nonché problemi psicofisici e
accrescere le probabilità di errore umano. Le norme contengono
indicazioni sugli aspetti ergonomici quali evitare le posizioni
scorrette, i rumori e le vibrazioni, e facilitare l'utilizzo della
macchina.
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Norme nazionali d'interesse
 | Direttiva 90/269/CEE relativa alle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di
carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori: la
maggior parte delle interpretazioni della direttiva da parte degli Stati
membri si concentra sulla fissazione di carichi massimi. Alcune leggi
nazionali, tuttavia, hanno adottato un approccio più generale.
Le norme svedesi, per esempio, si estendono a coprire
tutte le posture e i movimenti. Gli orientamenti destinati agli ispettori
di fabbrica per l'attuazione delle norme hanno una portata più ampia
rispetto alla direttiva, e riguardano anche il lavoro ripetitivo, le
posture di lavoro, la progettazione ergonomica delle attrezzature e dei
luoghi di lavoro, e la necessità di far cambiare attività ai lavoratori
nonché di lasciare a costoro la libertà di fare una pausa quando ne hanno
bisogno, nonché le questioni specifiche più ovvie sulle operazioni di
sollevamento dei carichi pesanti. I datori di lavoro devono esaminare i
collegamenti tra fattori di rischio meccanico e psicosociale per i DMS e
istruire i lavoratori a svolgere valutazioni del rischio in situazioni
diverse.
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 | Direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni
minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative
svolte su attrezzature munite di videoterminali
La direttiva si limita alla protezione degli occhi e della vista
attraverso esami adeguati, senza tuttavia considerare altri pericoli per
la salute (soprattutto DMS). Le leggi francese e
belga che hanno recepito la direttiva obbligano i lavoratori che
usano attrezzature munite di videoterminali a sottoporsi a controlli
medici specifici (senza precisarne il contenuto), per consentire ai
servizi di medicina del lavoro di dedicare più tempo alle attività
preventive per questi lavoratori. In Finlandia i
controlli medici sono stati espressamente estesi alla "salute in
generale", mentre in Italia l'estensione riguarda i
"disturbi muscoloscheletrici".
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