Disturbi Muscolo scheletrici

Legislazione

 

Obblighi di legge europei relativi ai DMS legati all'attività lavorativa

Introduzione

Gli obblighi di legge europei relativi al disturbi muscoloscheletrici (DMS) sono definiti da regolamenti e accordi internazionali e da direttive e norme europee.

A livello internazionale, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha pubblicato alcune convenzioni relative ai DMS. Prima di divenire obblighi di legge, queste convenzioni sono state ratificate da un certo numero di Stati.

A livello europeo, sono state pubblicate alcune direttive collegate, direttamente o indirettamente, ai DMS. Per entrare in vigore, una direttiva europea deve essere recepita nell'ordinamento di ciascuno Stato membro. Le direttive, in genere, fissano gli obiettivi comuni che gli Stati membri hanno l'obbligo di raggiungere, ma lasciano libertà di scelta sulle modalità di applicazione. Le disposizioni delle direttive sono integrate da una serie di norme europee, le norme EN, che forniscono indicazioni particolareggiate e ne rendono possibile l'applicazione.

L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ha pubblicato norme internazionali in materia di requisiti ergonomici per le postazioni di lavoro, metodi per la valutazione dei rischi e altri aspetti relativi ai DMS.

Convenzioni OIL

bullet C127 – Convenzione sul peso massimo
Data di adozione: 28.06.1967
Prescrizioni più importanti:
  1. il trasporto manuale, da parte di un lavoratore, di carichi il cui peso potrebbe compromettere la sua salute o la sua sicurezza non deve essere richiesto né ammesso;
  2. ogni lavoratore addetto al trasporto manuale di carichi deve ricevere una formazione soddisfacente;
  3. al fine di limitare o facilitare il trasporto manuale di carichi devono essere utilizzati, in tutta la misura possibile, mezzi tecnici appropriati;
bullet C148 – Convenzione per la protezione dell'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni) 
Data di adozione: 20.06.1977 
Prescrizioni più importanti:
  1. qualsiasi rischio causato dalle vibrazioni deve essere eliminato nella misura del possibile sui luoghi di lavoro;
  2. se necessario, il datore di lavoro deve fornire adeguata attrezzature per la protezione individuale;
  3. tutti gli interessati devono essere informati e istruiti per limitare i rischi prodotti dalle vibrazioni.
     
bullet C155 – Convenzione sulla salute e la sicurezza sul lavoro
Data di adozione: 22.06.1981 
Questa convenzione obbliga i responsabili politici e i datori di lavoro a garantire che i luoghi di lavoro, i macchinari e le apparecchiature siano sicure e non mettano a rischio la salute dei lavoratori.
bullet C167 – Convenzione sull'igiene e la sicurezza nella costruzione
Data di adozione: 20.06.1988
Questa convenzione si applica soltanto ai lavoratori dell'edilizia. Dà disposizioni sui dispositivi e i meccanismi di sollevamento, le apparecchiature di trasporto, le apparecchiature per la movimentazione della terra e le attrezzature per la movimentazione dei materiali nel settore edile.
bullet C184 – Convenzione sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura
Data di adozione: 21.06.2001
Questa convenzione si applica soltanto ai lavoratori del settore agricolo. Fornisce prescrizioni per la sicurezza e l'ergonomia dei macchinari nonché per la movimentazione e il trasporto di materiali nel settore agricolo.

Direttive europee

bullet 89/391/CEE 
Questa direttiva quadro generale, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, non riguarda direttamente i DMS. Tuttavia, obbliga i datori di lavoro ad adottare le misure preventive necessarie per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
bullet 89/654/CEE
Questa direttiva riguarda le prescrizioni minime di sicurezza e di salute sia per i luoghi di lavoro attualmente in uso sia per i luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta. Le prescrizioni riguardanti la libertà di movimento alle postazioni di lavoro interessano direttamente la prevenzione dei DMS.
bullet 89/655/CEE -  89/656/CEE
Le direttive 89/655/CEE e 89/656/CEE riguardano l'adeguatezza delle attrezzature di lavoro e delle attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, e pertanto sono pertinenti al rischio di DMS. Tutte le attrezzature di protezione individuale devono tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore e devono poter essere adattate, a seconda della necessità, all'utilizzatore.
bullet 90/269/CEE
Questa direttiva descrive gli obblighi del datore di lavoro in materia di movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori.
bullet 90/270/CEE
Questa direttiva indica le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali, ambiente di lavoro e interfaccia uomo/macchina. I datori di lavoro devono compiere un'analisi dei rischi per la sicurezza e la salute dei posti di lavoro e prendere le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati.
bullet 93/104/CE
Questa direttiva riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro. Fattori quali le attività ripetitive, il lavoro monotono e la fatica possono accrescere il rischio di DMS. La direttiva stabilisce prescrizioni sulle pause, i riposi settimanali, le ferie annuali, il lavoro notturno, il lavoro a turni e i ritmi di lavoro.
bullet 98/37/CE
Questa direttiva concerne le macchine. La progettazione delle macchine deve tener conto dei principi dell'ergonomia, in maniera tale da ridurre al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell'operatore. I principi ergonomici devono essere applicati ai dispositivi di comando, alle attrezzature per la protezione individuale e ai posti di guida. Le macchine devono essere progettate in maniera tale da ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni. La direttiva contiene inoltre informazioni importanti sulle misure di protezione contro i rischi meccanici, come il rischio di rottura durante il funzionamento.
bullet 2002/44/CE
Questa direttiva definisce i limiti e i valori di esposizione relativi alle vibrazioni trasmesse al corpo intero o a braccia e mani. I datori di lavoro devono valutare i rischi, evitare o ridurre l'esposizione e informare e istruire i lavoratori per ridurre al minimo i rischi posti dalle vibrazioni. La direttiva fissa inoltre i requisiti per il monitoraggio della salute dei lavoratori.
bullet 2006/42/CE
Questa direttiva è relativa alle macchine, alle attrezzature intercambiabili, ai componenti di sicurezza, agli accessori di sollevamento, a catene, funi e cinghie, ai dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, alle quasi-macchine. Fornisce anche le prescrizioni fondamentali in materia di salute e sicurezza relative alla progettazione e alla costruzione delle macchine.

Norme

Sono descritte nel dettaglio soltanto le norme che risultano pertinenti per i DMS.

bulletEN 614: Sicurezza del macchinario – Principi ergonomici di progettazione
Questa norma fondamentale stabilisce le prescrizioni che devono essere osservate, soprattutto durante la progettazione dei macchinari. La norma contiene disposizioni in materia di ergonomia destinate ai progettisti, che tengono conto della salute e della sicurezza dell'operatore in ogni settore di attività. La norma è articolata in due parti:
  1. EN 614-1: Sicurezza del macchinario – Principi ergonomici di progettazione.
    Terminologia e principi generali
    Questa parte elenca le norme generali riguardanti il processo di progettazione, tenendo conto di concetti quali l'antropometria e la biomeccanica, gli attuatori di controllo, le interazioni con l'ambiente di lavoro fisico, il rumore, le vibrazioni, le emissioni termiche, l'illuminazione, i materiali pericolosi e le radiazioni, nonché le interazioni con il processo di lavoro.
  2. EN 614-2: Sicurezza del macchinario – Principi ergonomici di progettazione.
    Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi
    Questa parte definisce le principali disposizioni da seguire per integrare l'ergonomia nel processo di progettazione. Descrive le caratteristiche dei compiti lavorativi ben progettati, i metodi di progettazione del processo di lavoro e la valutazione della progettazione del processo di lavoro.
bulletEN 1005: Sicurezza del macchinario. Protezione fisica umana
Questa norma fornisce informazioni particolareggiate sui rischi muscoloscheletrici associati ai compiti lavorativi e sulle modalità da seguire per ridurre tali rischi. La norma è articolata in cinque parti: quattro sono già state approvate, la quinta è in fase di preparazione da parte del Comitato tecnico “Ergonomia” CEN/TC 122.
  1. EN 1005-1: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica umana.
    Termini e definizioni
    Questa parte riguarda i termini e le definizioni, i concetti e i parametri fondamentali comuni a tutte e cinque le sezioni. Questi termini e definizioni si riferiscono al movimento degli arti durante l'attività lavorativa, ai tipi di presa, agli oggetti presenti nelle postazioni di lavoro, alla postura, alla durata del lavoro e al riposo.
  2. EN 1005-2: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica umana.
    Movimentazione manuale dei macchinari e parti dei macchinari
    Questa parte fornisce raccomandazioni ergonomiche per la progettazione dei macchinari e i componenti che richiedono la movimentazione manuale in ambienti professionali e domestici. Si applica alla movimentazione manuale dei macchinari, dei loro componenti, e degli oggetti lavorati dalla macchina (in entrata o in uscita) del peso di 3 kg o più, trasportati per più di 2 m. Illustra metodi per la valutazione del rischio relativo alla movimentazione manuale sulla scorta di un sistema a tre zone. Non riguarda le tecniche di presa degli oggetti (senza spostamento a piedi), operazioni come spingere o tirare un oggetto, i macchinari operati manualmente o la movimentazione da seduti.
     
  3. EN 1005-3: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica umana. 
    Limiti di forza raccomandati per l'utilizzo del macchinario
    Questa norma fornisce indicazioni ai produttori di macchinari per ridurre al minimo i rischi per la salute dovuti all'applicazione della forza muscolare. La norma descrive metodi di valutazione della capacità muscolare nella popolazione adulta. La forza muscolare è esaminata con il corpo in posizione statica o in movimento. La norma fissa inoltre una procedura per la valutazione del rischio di carico eccessivo durante l'attività lavorativa che può causare disturbi muscoloscheletrici.
  4. prEN-1005-4: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica umana.
    Valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al macchinario
    Questa norma fornisce un orientamento per la progettazione di macchinari e loro componenti, utile anche per valutare e controllare i rischi per la salute dovuti a posture e movimenti adottati dal lavoratore durante l'utilizzo di un macchinario. La norma descrive inoltre vari tipi e gradi di piegamento del tronco, postura degli arti superiori, piegamento e rotazione del collo e direzione dello sguardo. Le posture di lavoro sono classificate nelle seguenti categorie: accettabili, accettabili a determinate condizioni e inaccettabili, a seconda del tipo e della frequenza del movimento.
  5. prEN1005-5: Sicurezza del macchinario. Prestazione fisica umana.
    Valutazione del rischio per movimentazioni ripetitive ad alta frequenza
    Questa norma suggerisce un metodo di valutazione del rischio nonché un'indicazione per ridurre i rischi per la salute derivanti da movimentazioni ripetitive ad alta frequenza. La norma consente di determinare il rischio di insorgenza dei disturbi muscoloscheletrici, considerando soprattutto gli effetti dei compiti ripetitivi svolti dagli arti superiori.
bulletEN ISO 9241: Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali
  1. EN ISO 9241-4: Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali. Requisiti della tastiera.
    Questa norma riguarda la progettazione di tastiere da usare negli uffici e fornisce un orientamento sulla progettazione di tastiere destinate allo svolgimento di attività tipiche di ufficio, concentrandosi sui limiti e le capacità degli utilizzatori. Fa riferimento ad aspetti della progettazione generale delle tastiere che possono favorire l'insorgenza dei DMS, come l'inclinazione della tastiera, le proprietà superficiali e materiali nonché la posizione stessa della tastiera.
  2. EN ISO 9241-5: Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali. Requisiti posturali e per la configurazione del posto di lavoro
    Questa norma definisce i principi guida ergonomici che si applicano alle esigenze dell'utilizzatore, alla progettazione e all'acquisto di apparecchiature per attività di ufficio con videoterminali. Fornisce informazioni generali sulla postura corretta, le superfici di appoggio, le sedie e la configurazione dello spazio di lavoro. 
     
  3. EN ISO 9241-9: Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali. Requisiti per i dispositivi di immissione dei dati diversi dalle tastiere.
    Questa norma definisce i requisiti e le raccomandazioni per la progettazione di dispositivi di immissione dei dati diversi dalle tastiere. Tra questi si annoverano i mouse, i puck, i joystick, le trackball, i tablet e gli overlay, gli schermi touch-sensitive, gli stili e le penne ottiche. La norma esamina il carico biomeccanico, prendendo in considerazione in particolare la postura (svolgimento di un'attività senza scorretta deviazione dalla postura naturale), lo sforzo (svolgimento di un'attività senza sforzo fisico eccessivo) e formazione dell'utilizzatore.
bulletprEN 13921: Dispositivi di protezione individuale – Principi ergonomici
Questa norma fornisce un orientamento sulle caratteristiche ergonomiche generiche per i dispositivi di protezione individuale (DPI). Elenca in particolare i principi relativi alle caratteristiche antropometriche dei DPI nonché all'interazione biomeccanica tra DPI e corpo umano.
bulletEN ISO 12100: Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione
  1. EN ISO 12100-1: Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Terminologia di base, metodologia
  2. EN ISO 12100-2: Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Principi tecnici
    Queste norme dimostrano in che modo le macchine poco adatte alle caratteristiche e alle capacità dell'utilizzatore possono causare disturbi fisici (muscoloscheletrici) nonché problemi psicofisici e accrescere le probabilità di errore umano. Le norme contengono indicazioni sugli aspetti ergonomici quali evitare le posizioni scorrette, i rumori e le vibrazioni, e facilitare l'utilizzo della macchina.

Norme nazionali d'interesse

bulletDirettiva 90/269/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori: la maggior parte delle interpretazioni della direttiva da parte degli Stati membri si concentra sulla fissazione di carichi massimi. Alcune leggi nazionali, tuttavia, hanno adottato un approccio più generale.
Le norme svedesi, per esempio, si estendono a coprire tutte le posture e i movimenti. Gli orientamenti destinati agli ispettori di fabbrica per l'attuazione delle norme hanno una portata più ampia rispetto alla direttiva, e riguardano anche il lavoro ripetitivo, le posture di lavoro, la progettazione ergonomica delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, e la necessità di far cambiare attività ai lavoratori nonché di lasciare a costoro la libertà di fare una pausa quando ne hanno bisogno, nonché le questioni specifiche più ovvie sulle operazioni di sollevamento dei carichi pesanti. I datori di lavoro devono esaminare i collegamenti tra fattori di rischio meccanico e psicosociale per i DMS e istruire i lavoratori a svolgere valutazioni del rischio in situazioni diverse.
 
bulletDirettiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali
La direttiva si limita alla protezione degli occhi e della vista attraverso esami adeguati, senza tuttavia considerare altri pericoli per la salute (soprattutto DMS). Le leggi francese e belga che hanno recepito la direttiva obbligano i lavoratori che usano attrezzature munite di videoterminali a sottoporsi a controlli medici specifici (senza precisarne il contenuto), per consentire ai servizi di medicina del lavoro di dedicare più tempo alle attività preventive per questi lavoratori. In Finlandia i controlli medici sono stati espressamente estesi alla "salute in generale", mentre in Italia l'estensione riguarda i "disturbi muscoloscheletrici".
 

 

 

 

Indice rischi

Index rischio Movimentazione manuale carichi

http://osha.europa.eu/