Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini
dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per "edificio",
un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno
spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto
volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si
trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il
terreno, altri edifici;
b) per "edificio di
proprietà pubblica", un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni,
degli Enti locali, nonché di altri Enti pubblici, anche economici, destinato
sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi,
compreso quello di abitazione privata;
c) per "edificio
adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in
parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
d) per "edificio di
nuova costruzione", salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio
per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
e) per
"climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad assicurare,
durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle
disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante
il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti
dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza
dell'aria;
f) per "impianto
termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli
ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o
alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi
negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non
sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per "impianto
termico di nuova istallazione", un impianto termico installato in un
edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio
antecedentemente privo di impianto termico;
h) per
"manutenzione ordinaria dell'impianto termico", le operazioni specificamente
previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che
possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo
agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di
attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
i) per
"manutenzione straordinaria dell'impianto termico", gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o
dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j) per
"proprietario dell'impianto termico", chi é proprietario, in tutto o in
parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi
dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del
proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli
Amministratori;
l) per
"ristrutturazione di un impianto termico", gli interventi rivolti a
trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che
comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di
distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la
trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici
individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità
immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto
termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
m) per
"sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di un vecchio
generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia
termica alle medesime utenze;
n) per "esercizio e
manutenzione di un impianto termico", il complesso di operazioni che
comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli
impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e
controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento
dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per "terzo
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", la
persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti
dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica,
organizzativa, é delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità
dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie
al contenimento dei consumi energetici;
p) per "contratto
servizio energia", l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni
e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel
rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di
sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al
miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per "valori
nominali" delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli
dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento
continuo;
r) per "potenza
termica del focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere
calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di
combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata é il kW;
s) per "potenza
termica convenzionale" di un generatore di calore, la potenza termica del
focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unità di misura
utilizzata é il kW;
t) per "potenza
termica utile" di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita
nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata
dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa
al camino; l'unità di misura utilizzata é il kW;
u) per
"rendimento di combustione", sinonimo di "rendimento termico convenzionale"
di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale
e la potenza termica del focolare;
v) per "rendimento
termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza
termica utile e la potenza termica del focolare;
w) per "temperatura
dell'aria in un ambiente", la temperatura dell'aria misurata secondo le
modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per "gradi
giorno" di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo
annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive
giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20
gradi centigradi, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di
misura utilizzata é il grado giorno (GG).
Art. 2 - Individuazione della zona
climatica e dei gradi-giorno
1. Il territorio
nazionale é suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei
gradi- giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica: Zona A: comuni
che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600; Zona B: comuni
che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a
900; Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900
e non superiore a 1.400; Zona D: comuni che presentano un numero di
gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100; Zona E: comuni che
presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a
3.000; Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di
3.000.
2. La tabella in
allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune
l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di
appartenenza. Detta tabella puo' essere modificata ed integrata, con decreto
del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, anche in
relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori
comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità
ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato
A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con
provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta
per il comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante,
rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un
centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di
riscaldamento di cui all'art. 9, comma 2 per ogni metro di quota sul livello
del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il
provvedimento é reso noto dal Sindaco agli abitanti del comune con pubblici
avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere
comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed
all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'allegato A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del
proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa
comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per
effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di
cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante
provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del
territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A.
Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'ENEA e diventa operativo qualora entro 90
giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego
ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una volta
operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti
mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla
provincia di appartenenza.
Art. 3 - Classificazione generale degli
edifici per categorie
1. Gli edifici sono
classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a
residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali,
collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a
residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana
e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similiari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati,
indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali
o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti
dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di
cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei
tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e
assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali
bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali
e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,
supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1)
piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3)
servizi di supporto alle attività sportive; E.7
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e
assimilabili.
2. Qualora un
edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie
diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna
nella categoria che le compete.
Art. 4 - Valori massimi
della temperatura ambiente
1. Durante il
periodo in cui é in funzione l'impianto di climatizzazione invernale,
la media aritmetica delle temperature dell'aria dei singoli ambienti
degli edifici, definite e misurate come indicato al comma 1, lettera w)
dell'art. 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a
fianco indicate: a) 18°C + 2 °C di tolleranza per gli edifici
rientranti nella categoria E.8; b) 20 °C + 2 °C di tolleranza per gli
edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.
2. Il mantenimento
della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1
deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici
classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con le procedure di cui
al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore
della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui é in
funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi
legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature più elevate di
detti valori.
4. Per gli edifici
classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo della
temperatura dell'aria negli ambienti, durante il periodo in cui é in
funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi
almeno una delle seguenti condizioni: a) le esigenze tecnologiche o di
produzione richiedano temperature superiori al valore limite; b) l'energia
termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non
convenientemente utilizzabile in altro modo.
5. Ferme restando
le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base alle normative
all'epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei
commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all'art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di
carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le
autorità comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori
di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla
presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato,
salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento
interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.
Art. 5 - Requisiti e dimensionamento degli
impianti termici
1. Gli impianti
termici di nuova installazione nonché quelli sottoposti a ristrutturazione
devono essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione a: il
valore massimo della temperatura interna previsto dall'art. 4, le
caratteristiche climatiche della zona, le caratteristiche
termofisiche dell'involucro edilizio, il regime di conduzione
dell'impianto in base agli obblighi di intermittenza- attenuazione previsti
dall'art. 9 del presente decreto, un "rendimento globale medio stagionale",
definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente valore: eta g =
(65 + 3 log P n)% dove log Pn é il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore al servizio
del singolo impianto termico, espressa in kW.
2. Il "rendimento
globale medio stagionale" dell'impianto termico é definito come rapporto tra
il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e
l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica
ed é calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui
all'art. 9. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia
primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh. Il rendimento globale
medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi
stagionali: rendimento di produzione, rendimento di
regolazione, rendimento di distribuzione, rendimento di
emissione, e deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni
riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31
ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato entro i successivi trenta giorni.
3. Nella
sostituzione dei generatori di calore il dimensionamento del o dei
generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il "rendimento di
produzione medio stagionale" definito come il rapporto tra l'energia termica
utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria
delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con
riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non
inferiore al seguente valore: eta g = (77 + 3 log P n)% per il significato
di log Pn e per il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia
primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2.
4. Il "rendimento
di produzione medio stagionale" deve essere calcolato secondo le metodologie
e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti
termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con potenza nominale
superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due
generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra é ammessa deroga nel
caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino
obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la
limitata disponibilità di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti
termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a
ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia termica
necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione
di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve
essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali
situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico
generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti
impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici
che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella
relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di
trattamento dell'acqua, é prescritta, nei limiti e con le specifiche
indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione
con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti
termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i
generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda
per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo
devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono
disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni
valide per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono
essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata
nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 gradi
centigradi, + 5 gradi centigradi di tolleranza.
8. Negli impianti
termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti
termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla
produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione
di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere
realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul
condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo
di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di
combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto
delle vigenti disposizioni.
9. Gli edifici
multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere dotati di
appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco
sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI
7129, nei seguenti casi: -- nuove installazioni di impianti termici, anche
se al servizio delle singole unitˆ immobiliari, -- ristrutturazioni di
impianti termici centralizzati, -- ristrutturazioni della totalità degli
impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco
dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi
comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive
modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere
applicate nei seguenti casi: mera sostituzione di generatori di calore
individuali, singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali già
esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale
non dispongano già di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
con sbocco sopra il tetto dell'edificio. Resta ferma anche per le
disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non
considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali:
stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi
di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico che
comportino l'installazione di generatori di calore individuali, esclusi i
casi di mera sostituzione di questi ultimi, é prescritto l'impiego di
generatori isolati rispetto all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio
mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche
UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in
locali tecnici adeguati. Le disposizioni del presente comma non si applicano
nei casi di incompatibilità con il sistema di evacuazione dei prodotti della
combustione già esistente. In ogni caso i generatori di calore ti tipo B1
(secondo classificazione della suddetta normativa UNI 7129) devono essere
muniti all'origine di un dispositivo di controllo dell'evacuazione dei
prodotti della combustione, secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento
UNI 7271 FA-2 del dicembre 1991.
11. Negli impianti
termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli
impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da
assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione
compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento
globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le
tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o
situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando
queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e
coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato B al presente
decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in
modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali
dei materiali coibenti e di quelli da costruzione. Tubazioni portanti fluidi
a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno
dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti
termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione,
qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di
occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania,
uffici amministrativi nelle scuole), é prescritto che l'impianto termico per
la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a
zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in relazione
alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti
termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto
termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi
a ventilazione meccanica controllata, é prescritta l'adozione di
apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria
ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di
ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai
valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto.
14. L'installazione
nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da
un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge
5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione
tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici
di proprietà pubbica o adibiti ad uso pubblico é fatto obbligo, ai sensi del
comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il
fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o
assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo
impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti
termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di
ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica
devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al
comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico,
riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non
applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui
al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di
produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che
determina l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o
assimilate determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli
extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate
rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di
ritorno semplice, é determinato dalle minori spese per l'acquisto del
combustibile, o di alti vettori energetici, valutate ai costi di fornitura
all'atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti
determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o
termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice é elevato da otto a dieci anni
per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza
dell'impatto ambientale.
17. Nel caso
l'impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia
meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica, le
valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno
effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L'allegato D al
presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione
di energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette
tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente
valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il
progettista dal valutare la possibilitˆ al ricorso ad altre tecnologie
d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute
valide.
Art. 6 - Rendimento minimo dei generatori
di calore
1. Negli
impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli
impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i
generatori di calore ad acqua calda devono avere un "rendimento termico
utile" ed i generatori di calore ad aria calda devono avere un "rendimento
di combustione" non inferiore ai rispettivi valori riportati nell'allegato E
al presente decreto.
2. Alle
disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti: a) i generatori di calore
alimentati a combustibili solidi; b) i generatori di calore appositamente
concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si
discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi
comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni,
biogas; c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle
condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).
Art. 7 - Termoregolazione e
contabilizzazione
1. Fermo restando
che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata
antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre
dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative,
le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti
termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti
termici.
2. Negli impianti
termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità
di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella
complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, é
prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore
che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli
a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve
essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della tempertura
esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del
fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore
a 2 gradi centigradi.
3. Ai sensi del
comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di
riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di
entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in
modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
4. Il sistema di
termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo pu˜ essere dotato
di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di
temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia
effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di
misura della temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato di
programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su
due livelli nell'arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le
porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono
normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della
settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale
o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o
l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema
di riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti
termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non
esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti
dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di
misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la
regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura
nell'arco delle 24 ore.
7. Al fine di non
determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità immobiliare
per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni é
opportuna l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione di detti
dispositivi é aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai
precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale
sistema di contabilizzazione, ed é prescritta nei casi in cui la somma
dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore
insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale di
esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni
convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo
calcolato nello stesso mese.
8. L'eventuale non
adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in sede di
relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti
gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la metodologia indicata
dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9. Nel caso di
installazione in centrale termica di più generatori di calore, il loro
funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico
termico dell'utenza.
Art. 8 - Valori limite del fabbisogno
energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
1. Ai fini
dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico
convenzionale per la climatizzazione invernale é la quantità di energia
primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli
ambienti riscaldati la temperatura al valore costante di 20 gradi centigradi
con un adeguato ricambio d'aria durante una stagione di riscaldamento il cui
periodo é convenzionalmente fissato; a) per le zone climatiche A, B, C, D, E
dal comma 2 dell'art. 9 del presente decreto; b) per la zona climatica F in
200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza che cio' determini alcuna
limitazione dell'effettivo periodo annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno
energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN) é il
fabbisogno energetico convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per
il volume riscaldato e i gradi-giorno della località. L'unità di misura
utilizzata é il kJ/m3 GG.
3. Il calcolo del
fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale
definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per
la climatizzazione invernale definito al comma 2 devono essere effettuati
con la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate
entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; tale calcolo
deve essere riportato nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28
della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4. La metodologia
UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del sistema
edificio-impianto termico e tiene conto, in termini di apporti: --
dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici, -- dell'energia solare fornita all'edificio, degli apporti
gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo degli
abitanti, all'uso della cucina, agli elettrodomestici, all'illuminazione, in
termini di perdite: -- dell'energia persa per trasmissione e per
ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima
anche l'energia associata all'umidità, -- dell'energia persa dall'impianto
termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione
del calore.
5. Per edifici con
volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3 é ammesso un
calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del
fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del
sistema edificio-impianto che tiene conto, in termini di apporti: --
dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici, in termini di perdite: -- dell'energia persa per trasmissione e
per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima
anche l'energia associata all'umidità, --dell'energia persa dall'impianto
termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione
del calore.
6. Il calcolo del
coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro
edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme UNI 7357 e non deve
superare i valori che saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di
detti regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano fissati in
conformità di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
ottobre 1986, n. 244.
7. Il valore del
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale di cui
al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve
risultare inferiore al seguente valore limite: FEN(lim)=[(Cd+0.34 n)-K u *
(0,01I/dTm+a/dTm)] * 86,4/eta*g. La predetta formula non é utilizzabile per
il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione di un valore
limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle costanti
viene di seguito elencato: Cd = coefficiente di dispersione volumica per
trasmissione dell'involucro edilizio, espresso in W/m3 gradi centigradi,
calcolato secondo le indicazioni dell'art. 8, comma 6; n = numero dei volumi
d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 ore), espresso in h(-1);
0.34 = costante, dimensionata in W h/m3 gradi centigradi, che esprime il
prodotto del calore specifico dell'aria per la sua densità; I = media
aritmetica dei valori dell'irradianza solare media mensile sul piano
orizzontale espressa in W/m2, la media é estesa a tutti i mesi dell'anno
interamente compresi nel periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del
presente articolo; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui
al comma 3; dTm = differenza di temperatura media stagionale espressa in
gradi centigradi; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui
al comma 3; 0.01 = valore convenzionale, espresso in m(-1), della superficie
ad assorbimento totale dell'energia solare per unità di volume riscaldato; a
= valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m3, fissati in
conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3; ku
= coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e degli
apporti gratuiti interni, calcolato in conformità a quanto indicato nelle
norme tecniche UNI di cui al comma 3; 86.4 = migliaia di secondi in un
giorno; rappresenta la costante di conversione da W/m3 gradi centigradi
(dimensioni della espressione tra parentesi nella formula) a kJ m3 GG
(dimensione del FEN); eta g = valore del rendimento globale medio stagionale
definito all'art. 5, comma 1.
8. Il valore n,
indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei volumi d'aria
ricambiati in un'ora ed é convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia
abitativa nel caso non sussistano ricambi meccanici controllati.
9. Nei casi in cui
sussistano valori minimi di ricambio d'aria imposti da norme igieniche o
sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione d'uso dell'edificio,
all'eventuale presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare
aperto); o comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di n é
convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono
comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.
10. Per edifici con
volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3, nel caso sia
stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore limite
del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione invernale, dovrà
essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.
11. La formulazione
del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7
potrà essere variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa
nazionale o comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato.
Art. 9 - Limiti di esercizio degli impianti
termici
1. Gli impianti
termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono
essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano
superati i valori massimi di temperatura fissati dall'art. 4 del presente
decreto.
2. L'esercizio
degli impianti termici é consentito con i seguenti limiti massimi relativi
al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata
giornaliera di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere dal I dicembre al 15
marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal I dicembre al 31 marzo; Zona C: ore 10
giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona D: ore 12 giornaliere dal I
novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15
aprile; Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati
solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e
comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella
consentita a pieno regime.
3. é consentito il
frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.
4. La durata di
attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque
compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni
di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di
esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano: a)
agli edifici rientranti nella categoria E.3; b) alle sedi delle
rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non
siano ubicate in stabili condominiali; c) agli edifici rientranti nella
categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido; d) agli
edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni ed
attività assimilabili; e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1),
adibiti a piscine saune e assimilabili; f) agli edifici rientranti nella
categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni
di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata
giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli
edifici, nei seguenti casi: a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5,
limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera
delle attività; b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da
centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricitˆ e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a
pannelli radianti incassati nell'opera muraria; d) impianti termici al
servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di
alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre
acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la
temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a
garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti; e)
impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori
a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato
da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente
nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotto in esercizio
continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il
raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 gradi centigradi
+ 2 gradi centigradi di tolleranza nelle ore al di fuori della durata
giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo; f)
impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori
a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in
ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore
ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità
immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione
almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; g)
impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la
produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a
quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione
della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la
regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24
ore nonchè lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle
necessità dell'utente; h) impianti termici condotti mediante "contratti di
servizio energia" i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al
raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente
regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di
attivazione degli impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza
erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
7. In caso di
fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario puo' richiedere che,
a cura delle Autorità competenti di cui all'art. 31, comma 3 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle
disposizioni del presente regolamento.
8. In tutti gli
edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo manchi, il
proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto
termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella
concernente: a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di
quanto disposto dal presente articolo; b) le generalità e il domicilio del
soggetto responsabile dell'esercizio e della manutezione dell'impianto
termico.
Art. 10 - Facoltà delle Amministrazioni
comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici
1. In deroga a
quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente
esecutiva della Giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate
esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per
singoli immobili.
2. I sindaci
assicurano l'immediata informazione della polazione relativamente ai
provvedimenti adottati ai sensi del comma
Art. 11 - Esercizio e manutenzione degli
impianti termici e controlli relativi
1. L'esercizio e
la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario,
definito come alla lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso a un terzo,
avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne
assume la responsabilità.
2. Nel caso di
unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura
dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra,
per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di
adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse
responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto
termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di
impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW ed in
ogni caso qualora gli impianti termici siano destinati esclusivamente ad
edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso
pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" é dimostrato
mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica
amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo
nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti
termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l'iscrizione
ad elenchi equivalenti delle Comunità Europee, oppure mediante
accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000.
4. Le operazioni di
manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite secondo le
prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI e devono essere effettuate
almeno una volta l'anno salvo indicazioni più restrittive delle suddette
normative.
5. Il nominativo
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici
deve essere riportato in evidenza sul "libretto di centrale" o sul "libretto
di impianto" prescritto dal comma 9.
6. Il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico appone la firma
sul "libretto di centrale" o sul "libretto d'impianto" di cui al comma 9 per
accettazione della funzione che lo impegna, tra l'altro, quale soggetto
delle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge
9 gennaio 1991, n. 10.
7. Il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici é tra l'altro
tenuto: -- al rispetto del periodo annuale di esercizio; -- all'osservanza
dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione
consentita dall'art. 9. -- al mantenimento della temperatura ambiente entro
i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.
8. Nel caso di
impianti termici individuali é fatto obbligo all'occupante l'unità
immobiliare di affidare la manutenzione dell'impianto a persona fisica o
giuridica che risponda ai requisiti di cui alla lettera o) dell'art. 1,
qualora non possegga esso stesso i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti,
nel caso specifico di impianti termici individuali, si intende sussistano,
tra l'altro, per i soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46. La
figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica
con l'occupante o, su delega di questo, con il soggetto cui é affidata la
manutenzione dell'impianto, fermo restando che l'occupante stesso assume in
maniera esclusiva le responsabilitˆ di cui al comma 7. Al termine
dell'occupazione é fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario
o al subentrante il "libretto di impianto" prescritto al comma 9.
9. Gli impianti
termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti
di un "libretto di centrale" conforme all'allegato F al presente
regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW
devono essere muniti di un "libretto di impianto" conforme all'allegato G al
presente regolamento.
10. I modelli dei
libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al comma 9 possono
essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione
iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o
da ristrutturare e, per impianti termici individuali anche in caso di
sostituzione di generatori di calore, deve essere effettuata da un
installatore che possegga i requisiti richiesti per l'installazione e
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della
legge 5 marzo 1990, n. 46. La compilazione iniziale del libretto per
impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento
nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente
regolamento é effettuata dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico.
12. Gli elementi da
sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul "libretto di
centrale" o sul "libretto di impianto" di cui al comma 9. Le suddette
verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio
del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza
nominale superiore uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i
generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la
periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al
comma 4.
13. Per le centrali
termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con
potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW é inoltre
prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da
effettuare normalmente alla metˆ del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento
di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13,
misurato al valore nominale della potenza termica del focolare, in
conformità a norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre
1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro i successivi trenta giorni, deve risultare: a) per i
generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a quattro punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla
potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato E; b) per i generatori di
calore ad acqua calda installati dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento: non inferiore a un punto percentuale rispetto al valore minimo
del rendimento termico utile alla potenza nominale indicato al punto 1
dell'allegato E; c) per generatori di calore ad aria calda installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del
rendimento di combustione alla potenza nominale indicato al punto 2
dell'allegato E; d) per generatori di calore ad aria calda installati dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a tre punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla
potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato E.
15. Qualora i
generatori di calore installati antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti mediante
operazioni di manutenzione ai valori di rendimento di combustione indicati
alle lettere a) e c) del comma 14 é prescritta la loro sostituzione entro i
termini appresso indicati: potenza nominale termini 350 kW e oltre entro il
30 settembre 1994 inferiore a 350 kW per zone climatiche E, F entro il 30
settembre 1995 inferiore a 350 kW per le restanti zone climatiche entro il
30 settembre 1996 I generatori di calore installati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante le
operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di
combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14,
non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono
essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della
verifica.
16. I generatori di
calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano
stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle
lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione in
esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) e h) del comma 6
dell'art. 9.
17. Gli impianti
termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in
tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai
generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di
calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli
scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di
teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante
sistemi solari attivi, devono essere muniti di "libretto di centrale"
predisposto, secondo la specificità del caso, dall'installatore
dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre
alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre
a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle
leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio
dovrà inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi di
manutenzione straordinaria. Per la parte ad eventuali generatori di calore
il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni già previste
nel presente regolamento.
18. Ai sensi
dell'art. 31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni con più di quarantamila
abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano, con
cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i
controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di
esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli
impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 kW devono essere
segnati nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente
previsti.
19. In caso di
affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni
e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite
convenzioni, previo accertamento che gli stessi non svolgano nel contempo
funzione di responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti
termici sottoposti a controllo. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di
programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta assistenza per
l'accertamento dell'idoneitˆ tecnica dei predetti organismi.
20. In una prima
fase transitoria di applicazione del presente regolamento, in alternativa
alle procedure di controllo di cui ai commi 18 e 19, gli Enti di cui al
comma 18 possono, con proprio provvedimento, reso noto alle popolazioni
interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
all'ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali si intendano
effettuati nei casi in cui i proprietari degli impianti termici o i terzi
responsabili dell'esercizio e manutenzione degli stessi trasmettano, entro
termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, con
firma autentica e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il
rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento
ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli
Enti, qualora ricorrano a tale forma di controllo, devono comunque
effettuare verifiche a campione ai fini del riscontro della veridicità delle
dichiarazioni pervenute, devono altres“ provvedere per tutti gli impianti
termici per i quali risulti omessa la dichiarazione di cui sopra a controlli
nei termini previsti dal comma 18. La fase transitoria di cui al presente
comma non deve di norma superare i due anni per gli impianti termici con
potenza superiore o uguale a 350 kW, i quattro anni per gli impianti termici
centralizzati di potenza inferiore a 350 kW ed i sei anni per gli impianti
termici per singole unità immobiliari.
Art. 12 - Entrata in vigore
1. Il presente
regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni
di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall'art. 5,
comma 2, dell'art. 8, comma 3, dall'art. 11, comma 14, e dall'allegato B e,
in ogni caso, a decorrere dal I agosto 1994.