|
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto - Definizioni)
1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed
al reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione
del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei
Paesi della Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti
dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio
1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione
mondiale della sanità, con particolare riferimento al piano d'azione europeo
per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a
Copenaghen dal Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione stessa,
ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.
2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si
intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a
1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione
superiore al 21 per cento di alcol in volume. Art. 2.
(Finalità)
1. La presente legge:
a. tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei
bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa
protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e
superalcoliche;
b. favorisce l'accesso delle persone che abusano di
bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti
sanitari ed assistenziali adeguati;
c. favorisce l'informazione e l'educazione sulle
conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e
superalcoliche;
d. promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di
formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi
alcolcorrelati;
e. favorisce le organizzazioni del privato sociale senza
scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire
o a ridurre i problemi alcolcorrelati.
Art. 3. (Attribuzioni dello Stato)
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze
attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono
definiti:
a. i requisiti minimi, strutturali ed
organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei
soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri
che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi;
b. gli standard minimi di attività dei servizi
individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);
c. i criteri per il monitoraggio dei dati
relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da
realizzare secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la
diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;
d. le azioni di informazione e di prevenzione da
realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari,
nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di
aggregazione giovanile.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta i
provvedimenti opportuni affinché siano intensificati i controlli sulle
strade durante le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti legati
al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli addetti ai controlli di
attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente
a garantire un'attività di controllo continuativa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco adotta un
provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie
antiabuso o anticraving dell'alcolismo, per i quali è necessaria la
prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H,
sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle
farmacie territoriali, secondo modalità definite con decreto del
Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie
pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.
4. Per la realizzazione delle attività di
monitoraggio di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa
massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per la
realizzazione delle attività di informazione e di prevenzione di cui al
comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa massima di lire 2.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per le attività di cui al
comma 2 è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
Art. 4.
(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati)
1. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui
problemi alcolcorrelati, di seguito denominata "Consulta", composta da:
a. il Ministro per la solidarietà sociale, che la
presiede;
b. tre membri designati dal Ministro per la
solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata
esperienza professionale in tema di alcol e di problemi
alcolcorrelati;
c. quattro membri designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
d. il direttore dell'Istituto superiore di sanità
o un suo delegato;
e. un rappresentante del Consiglio nazionale
delle ricerche, designato dal suo presidente;
f. due membri designati dal Ministro per la
solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di
volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo
aiuto attive nel settore;
g. due membri designati dal Ministro per la
solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni
dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;
h. due membri designati dal Ministro della
sanità;
i. due membri designati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
j. il presidente della Società italiana di
alcologia o un suo delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno un
vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al
comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), è designato un membro supplente.
I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei
gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al
comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su
richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle
riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del
funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.
5. La Consulta:
a. collabora nella predisposizione della
relazione prevista dall'articolo 8, esaminando, a tale fine, i dati
relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli
risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. formula proposte ai Ministri competenti, alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il
perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti
dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c. collabora con enti ed organizzazioni
internazionali che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati,
con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della
sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità;
d. fornisce ai Ministri competenti, alle regioni
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni
altro ambito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in
riferimento alle finalità della presente legge.
6. Per l'istituzione ed il funzionamento della
Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
Art. 5.
(Modifiche agli ordinamenti didattici universitari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, gli
ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle
professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico
nonché del corso di laurea in medicina e chirurgia possono essere
modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio,
l'apprendimento dell'alcologia.
Art. 6.
(Modifiche al codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il
secondo periodo è inserito il seguente: "Qualora siano sottoposti a
visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi
associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono
integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo
svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati";
b. all'articolo 186, comma 4, le parole: "In caso
di incidente o" sono soppresse.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede all'integrazione
dei programmi di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonché dei
programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al fine
di assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti
dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1
dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che preveda la modifica della
concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5
grammi per litro.
Art. 7.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
540)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le parole:
"con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla
interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche,
nonché l'eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione
dello stesso medicinale".
Art. 8.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento
una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge,
predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2.
Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 9.
(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, nell'ambito delle risorse destinate all'assistenza
sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla
programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati, all'individuazione dei servizi e delle strutture, anche
ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degli
interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei
soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla formazione
ed all'aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi
stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni dell'atto di indirizzo
e coordinamento di cui all'articolo 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al
Ministero della sanità sugli interventi realizzati ai sensi della
presente legge.
Art. 10.
(Intervento ospedaliero)
1. Il trattamento dei soggetti con problemi e
patologie alcolcorrelati è svolto nelle apposite unità operative
collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie
pubbliche e private appositamente accreditate, ai sensi dell'articolo
8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché
presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Art. 11.
(Strutture di accoglienza)
1. Nell'ambito della loro programmazione
socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a
seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle
province stesse, strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti
che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e
cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital.
2. La permanenza presso le strutture di cui al comma
1 non può essere superiore a trenta giorni.
Art. 12.
(Collaborazione con enti ed associazioni)
1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i
servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e
patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro attività avvalendosi,
anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o
private che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1 della presente legge.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 13.
(Disposizioni in materia di pubblicità)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e
le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della
produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le
produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano
un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei
messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e
superalcoliche che:
a. sia trasmessa all'interno di programmi rivolti
ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla
trasmissione degli stessi;
b. attribuisca efficacia o indicazioni
terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero
della sanità;
c. rappresenti minori intenti al consumo di alcol
ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande
alcoliche o superalcoliche.
3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle
bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati
prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande
superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità
di bevande superalcoliche:
a. sulla stampa giornaliera e periodica destinata
ai minori;
b. nelle sale cinematografiche in occasione della
proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei
minori.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi
2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione
è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì
alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti
radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle
sale cinematografiche.
Art. 14.
(Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade)
1. È vietata la vendita al banco di bevande
superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle
ore 22 alle ore 6.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1
è punita con la zione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i
controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati
esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per
la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di
vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie
locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate
che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione
presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre
strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al
comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. |
|