[doc. web n. 31019]
Videosorveglianza - Il decalogo
delle regole per non violare la privacy - 29 novembre 2000
In attesa di una specifica normativa che disciplini l'utilizzo
di sistemi di videosorveglianza, il Garante ha ritenuto necessario indicare
gli adempimenti, le garanzie e le tutele già oggi necessarie in base ai
principi della legge sulla protezione dei dati personali.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del
prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Viste le numerose note pervenute in merito
alla conformità alle disposizioni della legge 31
dicembre 1996, n. 675 di alcune iniziative volte ad
installare sistemi ed apparecchiature di controllo video;
Visti gli atti d’ufficio e le osservazioni
formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicano sulla G.U. n. 162 del 13
luglio 2000;
Relatore il prof. Ugo De Siervo;
PREMESSO:
Questa Autorità ha ricevuto numerose
richieste in merito alle cautele necessarie per conformare alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, gli impianti di videosorveglianza stabili o comunque
non occasionali, cioè l’installazione di sistemi, reti ed apparecchiature
che permettono la ripresa e l’eventuale registrazione di immagini, in
particolare a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di
determinate aree e di monitoraggio del traffico o degli accessi di veicoli
nei centri storici.
Il Garante si è espresso sul tema in
diverse occasioni formulando vari pareri e
segnalazioni menzionati nella Relazione al Parlamento e al Governo per il
1999, consultabili sul sito www.garanteprivacy.it e sul bollettino
dell’Autorità "Cittadini e società dell’informazione".
La tematica è stata esaminata da questa
Autorità per i profili di sua competenza, ovvero per quanto riguarda la
liceità e la correttezza del trattamento di dati personali.
In presenza di una crescente utilizzazione
di impianti di videosorveglianza da parte di molti soggetti pubblici e
privati, il Garante, nell'attesa di una specifica legislazione, reputa
necessario sintetizzare gli adempimenti, le garanzie e le tutele già
necessari in base alle norme vigenti, per facilitarne la conoscenza da parte
degli operatori interessati.
Le regole di base della disciplina sul
trattamento dei dati personali, infatti, sono già applicabili alle immagini
ed ai suoni, qualora le apparecchiature che li rilevano permettano di
identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti interessati.
Chi intende svolgere attività di
videosorveglianza deve quindi osservare almeno le seguenti cautele,
rispettando comunque il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e
fini perseguiti:
-
Tutti gli interessati devono determinare esattamente le
finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificarne la
liceità in base alle norme vigenti. Se l’attività è svolta in presenza
di un pericolo concreto o per la prevenzione di specifici reati, occorre
rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a
determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che alle informazioni
raccolte possano accedere solo queste amministrazioni.
-
Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza
e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett.
a) e b), legge 675/1996).
-
Nei casi in cui la legge impone la notificazione al
Garante dei trattamenti di dati personali effettuati da determinati
soggetti (art. 7 legge 675/1996), questi devono indicare fra le modalità
di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante
apparecchiature di videosorveglianza. Non è prevista alcuna altra forma
di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione al Garante.
-
Si devono fornire alle persone che possono essere riprese
indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di
impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie
ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più
necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili.
-
Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di
controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al
riguardo (art. 4 legge 300/1970).
-
Occorre rispettare i princìpi di pertinenza e di non
eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il
raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini
indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando -
quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli
non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle
telecamere e le modalità di ripresa.
-
Occorre determinare con precisione il periodo di
eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione,
e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si
siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
-
Occorre designare per iscritto i soggetti - responsabili
e incaricati del trattamento dei dati (artt. 8 e
19 della legge 675/1996) - che
possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni,
avendo cura che essi accedano ai soli dati personali strettamente
necessari e vietando rigorosamente l'accesso di altri soggetti, salvo
che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
-
I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni
di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per
finalità diverse o ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi dei
comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia,
e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.
-
I particolari impianti per la rilevazione degli accessi
dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono
essere conformi anche alle disposizioni contenute nel d.P.R. 250/1999.
E' altresì necessario che la relativa documentazione sia conservata per
il solo periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il
relativo contenzioso e che ad essa si possa inoltre accedere solo a fini
di indagine giudiziaria o di polizia.
Per gli impianti di videosorveglianza
finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il
controllo dell’accesso alla propria abitazione) si ricorda che questi non
rientrano nell’ambito dell’applicazione della legge 675/1996, ricorrendo le
condizioni di cui all’art. 3. Occorre, però, che le riprese siano
strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di
videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà
altrui. Occorre inoltre che le informazioni raccolte non siano in alcun modo
comunicate o diffuse. Altrimenti si rientra nell’ambito di applicazione
generale della legge 675/1996 e devono, quindi, essere rispettate tutte le
indicazioni di cui ai punti precedenti.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
segnala ai titolari del trattamento
interessati, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c), della legge
n. 675/1996, la necessità di conformare il trattamento dei dati ai
principi della legge n. 675/1996
richiamati nel presente provvedimento.
Roma, 29 novembre 2000
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
De Siervo
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli