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Lavori vietati ai minori alla L. 977/67 aggiunto dal D.Lgs. 345/99 e modificato dal D.Lgs. 262/00 contenente l’elenco delle mansioni e dei processi vietati (in corsivo sono riportate le modifiche apportate dal D.lgs. 262/00).
I MANSIONI CHE ESPONGONO AI SEGUENTI AGENTI:1) AGENTI FISICI: a) Atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 321; b) rumori con esposizione media giornaliera superiore 90 decibel LEP-d. 2) AGENTI BIOLOGICI a) agenti biologici gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del D.Lgs. 626/94 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai D.Lgs. 3 marzo 1993 n. 91 e 92. 3) AGENTI CHIMICI a) Sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C ), esplosivi ( E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. 16 luglio 1998 n. 285; b) Sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei Decreti Legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilità di effetti irreversibili (R40); 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46) 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata R(48); 7) può ridurre la fertilità (R60); 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: “può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)”; d) Sostanze e preparati di cui al titolo VII del D.L.gs. 626/94; e) piombo e composti; f) amianto. II PROCESSI E LAVORI: 1) il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso; processi e lavori di cui all’allegato VIII del D.Lgs. 626/94;2) lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi , ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del D.P.R. 19.03.56 n. 302; 3) lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni; 4) lavori di mattatoio; 5) lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione; 6) lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto 1.3; 7) lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni; 8) lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall’articolo 268 del D.P.R. 27/4/55, n. 547; 9) lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo; 10) esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi; 11) lavorazioni nelle fonderie; 12) processi elettrolitici; 13) (soppresso) 14) produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe; 15) produzione e lavorazione dello zolfo; 16) lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi; 17) lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere; 18) lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti; 19) lavorazione dei tabacchi; 20) lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra, 21) produzione di calce ventilata; 22) lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno; 23) manovra di apparecchi di sollevamento e trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi, 24) lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili; 25) lavori nei magazzini frigoriferi 26) lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici; 27) condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall' art 115 del D.Lgs. 30 aprile 1992 , n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto; 28) operazioni di metallizzazione a spruzzo; 29) legaggio ed abbattimento degli alberi; 30) pulizia dei camini e focolai negli impianti di combustione; 31) apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli; 32) produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali; 33) cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale; 34) lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile ed altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza;35) produzione di polveri metalliche; 36) saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o fiamma ossidrica o ossiacetilenica; 37) lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
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Indice rischi |
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