Minorenni

 

Lavori vietati ai minori

alla L. 977/67 aggiunto dal D.Lgs. 345/99 e modificato dal D.Lgs. 262/00 contenente l’elenco delle mansioni e dei processi vietati (in corsivo sono riportate le modifiche  apportate dal D.lgs. 262/00).

 

I MANSIONI CHE ESPONGONO AI SEGUENTI AGENTI:

1) AGENTI FISICI:

a) Atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 321;

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore 90 decibel LEP-d.

2) AGENTI BIOLOGICI

a) agenti biologici gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del D.Lgs. 626/94 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai D.Lgs. 3 marzo 1993 n. 91 e 92.

3) AGENTI CHIMICI

a) Sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici

(T+), corrosivi (C ), esplosivi ( E) o estremamente

infiammabili (F+) ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n.

52, e successive modificazioni e integrazioni e del

D.Lgs. 16 luglio 1998 n. 285;

b) Sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei

Decreti Legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o

più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi

(R39);

2) possibilità di effetti irreversibili (R40);

3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46)

6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata R(48);

7) può ridurre la fertilità (R60);

8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c) Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: “può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)”;

d) Sostanze e preparati di cui al titolo VII del D.L.gs. 626/94;

e) piombo e composti;

f) amianto.

II PROCESSI E LAVORI:

1) il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso; processi e lavori di cui all’allegato VIII del D.Lgs. 626/94;

2) lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi , ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del D.P.R. 19.03.56 n. 302;

3) lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni;

4) lavori di mattatoio;

5) lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione;

6) lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto 1.3;

7) lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni;

8) lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall’articolo 268 del D.P.R. 27/4/55, n. 547;

9) lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo;

10) esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi;

11) lavorazioni nelle fonderie;

12) processi elettrolitici;

13) (soppresso)

14) produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;

15) produzione e lavorazione dello zolfo;

16) lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi;

17) lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere;

18) lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti;

19) lavorazione dei tabacchi;

20) lavori di costruzione, trasformazione, riparazione,

manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di

officina eseguiti nei reparti a terra,

21) produzione di calce ventilata;

22) lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno;

23) manovra di apparecchi di sollevamento e trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi,

24) lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili;

25) lavori nei magazzini frigoriferi

26) lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici;

27) condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall' art 115 del D.Lgs. 30 aprile 1992 , n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto;

28) operazioni di metallizzazione a spruzzo;

29) legaggio ed abbattimento degli alberi;

30) pulizia dei camini e focolai negli impianti di combustione;

31) apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli;

32) produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali;

33) cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza

l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;

34) lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile ed altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi  di elevata potenza;

35) produzione di polveri metalliche;

36) saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o fiamma ossidrica o ossiacetilenica;

37) lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

 

 

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Indice Sicurezza sul lavoro