ORARIO DI LAVORO :
La nuova disciplina

Fonte normativa: Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003,n.66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.
D.Lgs 213 del 2004

Fonte normativa: Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti della organizzazione dell'orario di lavoro
D.Lgs 66 del 2003

 

La nuova disciplina in materia di orario di lavoro si riferisce ai dipendenti di tutti i settori produttivi pubblici e privati, ad eccezione dei lavoratori del mare e del personale di volo nell'aviazione civile.
Sono inoltre esclusi dalla nuova normativa i lavoratori di settori con compiti di ordine e sicurezza pubblica, le biblioteche, i musei e le aree archeologiche dello Stato, per i quali sarà il ministro competente a regolare la materia entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

La contrattazione collettiva dei vari comparti potrà regolare singoli aspetti della disciplina nel quadro della normativa generale.
In primo luogo il riposo minimo giornaliero non dovrà essere inferiore a 11 ore e la pausa, obbligatoria se la prestazione giornaliera supera le 6 ore, dovrà essere di almeno dieci minuti.
Il massimo di 48 ore settimanali comprende l'eventuale lavoro straordinario. Il lavoro straordinario non potrà superare le 250 ore annue.

L'inosservanza del normale orario di lavoro settimanale (40 ore o il minor orario fissato dai contratti collettivi nazionali) viene punita con una sanzione da 25 a 154 euro , che può salire fino a 1032 euro se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative.
La sanzione per il superamento dell'orario massimo di 48 ore (quello cioè comprendente gli straordinari) può andare da 130 a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo interessato dalla violazione.

Il riposo settimanale di regola coincide con la domenica salve le eccezioni del riposo per turni.
La durata minima delle ferie viene fissata in 4 settimane l'anno. Tale periodo inderogabile, però, può essere spezzato tra due settimane da fruire nel corso dell'anno di maturazione e le restanti nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Le due settimane iniziali non devono necesariamente essere consecutive, se il lavoratore non lo richiede.
La sanzione per il mancato rispetto di queste disposizioni comporta una sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo a cui si riferisce la violazione.

Il lavoro notturno non potrà superare le 8 ore al giorno nell'arco delle 24 ore, ma la contrattazione collettiva potrà calcolare tale media su un periodo più ampio.
Non potranno svolgere lavoro nelle ore notturne le donne in gravidanza, dal momento in cui viene accertato tale stato e fino al compimento di 1 anno del figlio.
Almeno ogni due anni il datore di lavoro deve procedere, a sue spese, alla verifica delle condizioni di salute dei lavoratori notturni, pena l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da 1549 a 4131 euro.

http://www.medicocompetente.it/news/show.php?id=242 sorveglianza sanitaria prevista