NOTE INFORMATIVE SUL REGISTRO INFORTUNI
Si riportano di seguito alcuni articoli del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) che dispone, tra l'altro, l'obbligo della tenuta del registro infortuni da parte delle aziende.
A. Attivitΰ soggette art. 1 DPR n. 547/55 - Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivitΰ alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza.
B. Definizione di lavoratore subordinato art. 3 DPR 547/55 - Per lavoratore subordinato si intende colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sono equiparati ai lavoratori subordinati:
v I soci di societΰ e di enti in generi cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivitΰ per conto delle societΰ e degli enti stessi;
v Gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.
C. Registro infortuni art. 403 - DPR 547/55 e art. 4 comma "o" D.Leg.vo n. 626/94 - Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino una assenza dal lavoro di almeno un giorno. Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, devono essere indicati oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonchι la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione del personale di vigilanza sul luogo di lavoro.
Si riportano alcune precisazioni circa la vidimazione e la tenuta dei registri infortuni.
1. Il registro infortuni deve essere vidimato dallo S.Pre.S.A.L. dell'ASL territorialmente competente.
2. Per la vidimazione del Registro θ previsto ai sensi della D.G.R. 4/12/1995 n. 35-4369, il pagamento di £ 10.000 da effettuarsi sul c/c n. 11874286 intestato a: AZIENDA SANITARIA REGIONALE USL NOVARA 13 - ATTIVITA' IGIENE PUBBLICA/TSL SERV. TES. - 28100 NOVARA ;
3. Tutte le strutture pubbliche e private sono tenute al pagamento per la vidimazione;
4. Vige l'obbligo della conservazione del Registro per almeno quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data di vidimazione o dalla cessazione della attivitΰ;
5. Il Registro deve essere nuovamente vidimato in caso di cambio di Ragione sociale o di indirizzo;
6. Sul Registro infortuni non si possono fare bianchettature o incollare etichette adesive (la correzione deve consentire la lettura delle parole che si intendano eliminate);
7. Tutte le pagine devono essere numerate in ordine progressivo; sulla prima e sull'ultima occorre indicare: Ragione sociale, legale rappresentante, indirizzo, tipo di attivitΰ;
8. Il Registro infortuni deve essere uno solo per ogni ditta in cui annotare gli infortuni di tutti i dipendenti, indipendentemente dalla posizione INAIL;
9. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94 e dell'art. 3 del D.Lgs. 242/96 su tale Registro devono essere annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;
10. Nel caso l'azienda abbia piω strutture, con sedi diverse rispetto la sede legale, la vidimazione deve essere effettuata dall'ASL dove ha sede la struttura; diversa prassi si adotta quando l'azienda dia vita a strutture temporanee (es. cantieri edili, stradali, etc): in tal caso θ necessario far riferimento alla sede legale dell'azienda. Il registro infortuni deve essere conservato sul luogo di lavoro. Quando si tratta di lavori di breve durata, caratterizzati da mobilitΰ, ovvero nel caso di sedi dove operano pochi lavoratori e sprovviste di adeguata organizzazione amministrativa (cantieri edili, stradali e lavori all'aperto in genere), il registro va tenuto nella sede legale dell'impresa, purchθ la stessa sia ubicata nell'ambito territoriale dell'ASL dove si trova il cantiere stesso. Puς costituire eccezione il caso particolare di imprese che inviano lavoratori fuori zona per un limitato periodo di tempo, ad esempio le imprese stradali i cui lavori comprendono territori di piω ASL limitrofe: in tal caso il registro potrΰ essere tenuto nella sede dell'azienda ancorchθ questa sia ubicata fuori dall'ASL .
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE .. ..
INDIRIZZO DELLO STABILIMENTO
SEDE LEGALE (se diversa) .
DATA INIZIO ATTIVITA TEL. e FAX
P.IVA ..
NUMERO DI ADDETTI (compresi i titolari) che svolgono attivitΰ lavorativa
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Apprendisti |
Operai |
Impiegati |
Totale |
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MASCHI |
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FEMMINE |
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TOTALE |
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DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO: .. . .
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MATERIE PRIME ED AUSILIARIE .
PRODOTTI FINITI . ..
Data .. Firma ..
Se trattasi di ditta giΰ esistenti: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL REGISTRO INFORTUNI PRECEDENTE, RELATIVAMENTE AGLI ULTIMI 5 ANNI.