Decreto 3 novembre 2004 (Disposizioni
relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per
l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso d’incendio.)
Art. 1.
Oggetto – Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei
dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle
porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo
dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione
incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme
UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto
disposto nel successivo art. 3.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai
riferimenti in premessa, come segue :
a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza
ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un
locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere
ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che
può configurarsi come segue:
c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può
essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;
c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli
effetti di un incendio;
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione
contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte
dell’edificio. Esso puo’ essere costituito da un corridoio protetto, da una
scala protetta o da una scala esterna.
Art. 3.
Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole
tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui
all’art. 1 è prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di
dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere
installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a
questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10
persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un
numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di
dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere
installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa
equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9
persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di
25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di
esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
Art. 4.
Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi La
commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve
essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti:
a) per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per
l’installazione e la manutenzione;
b) per l’installatore:
b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il
montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione
di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui
al precedente punto b.1);
c) per il titolare dell’attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le
istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo
stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui
all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37.
Art. 5.
Termini attuativi e disposizioni transitorie
I dispositivi non muniti di marcatura CE, gia’ installati nelle attività di
cui all’art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in
caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche
dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo
o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque
garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere
effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore novanta
giorni dopo la pubblicazione.